domenica 8 marzo 2015

Regolamento beni comuni urbani. CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale


la Consulta della Cultura è stata convocata per il 10/03/2015 alle ore 11.30, presso il Comune di Sciacca, per presentare il "Regolamento dei beni comuni urbani" ai gruppi consiliari. Apprezziamo l'interesse e la disponibilità del Presidente del Consiglio comunale verso tali temi e auspichiamo l'unanime convergenza da parte di tutti Consiglieri. 












L'amministrazione deve saper diventare uno dei "luoghi" in cui la varietà, le capacità, le risorse della società possono manifestarsi, contribuendo alla soluzione dei problemi di interesse generale. Finora, queste risorse sono state ignorate; i soggetti destinatari degli interventi pubblici sono stati normalmente considerati come soggetti passivi dell'azione amministrativa, non certo persone portatrici di risorse proprie che, invece, potrebbero diventare funzionali alla soluzione dei problemi sia individuali, sia collettivi.

In questo post vi proponiamo la lettura del CAPO II che stabilisce e disciplina i criteri di collaborazione tra cittadini e amministrazione.

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale
Art. 9 - (Disposizioni generali)
1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico- amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l’unico interlocutore nel rapporto con l’Amministrazione.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso dell’Amministrazione Comunale.
4. Il Comune pubblica periodicamente l’elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.
5. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

Art. 10 - (Proposte di collaborazione)
1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione;
b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente Regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di valorizzazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti.
4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte dei soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
5. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti.
6. La struttura predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al dirigente dell'ufficio competente per materia.
7. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.
8. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta.
9. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente.
10. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla Sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

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